Come leggere l’etichetta dei fitofarmaci
In agricoltura i prodotti fitosanitari sono indispensabili per combattere malattie ed insetti nocivi. Conseguentemente alla riforma della Comunità Europea riguardo l’uso dei prodotti fitosanitari, ogni stato membro della Comunità ha modificato la propria legislazione, compreso ciò che riguarda l’etichetta dei fitofarmaci. Con il D.L. 150/2012, l’Italia ha adottato il Piano di Azione Nazionale (PAN) con cui attua la direttiva europea 128/2009, la quale “istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari”. Secondo il suddetto decreto, la definizione di prodotti fitosanitari coincide con quella di agrofarmaci professionali (prima chiamati pesticidi, fitofarmaci o antiparassitari), cioè: “i prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore finale, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi: proteggere i vegetali o i prodotti vegetali […], influire sui processi vitali dei vegetali […], conservare i prodotti vegetali […], distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati […], controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali […].”.
Inoltre il Regolamento CE 1272/2008 classifica questi prodotti, definendo una serie di norme riguardo la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche. Tale regolamento viene chiamato CLP, cioè “Classification, labelling and packaging” (Classificazione, etichettatura e imballaggio). Ogni confezione di prodotto fitosanitario deve riportare, in modo leggibile, indelebile e in lingua italiana, una serie di indicazioni e dichiarazioni apposite per il prodotto, inoltre in caso di uso scorretto del prodotto e in caso di danni, il responsabile è chi esegue il trattamento. Le indicazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Denominazione commerciale del prodotto pronto all’impiego;
- Estremi per l’individuazione del prodotto;
- Stabilimento di produzione, responsabile dell’immissione sul mercato, relativo indirizzo e numero di telefono;
- Numero di riferimento della partita e del lotto;
- Quantità netta del preparato;
- Numero e data di registrazione presso il Ministero della Salute;
- Funzione espletata (insetticida, acaricida, fungicida, ecc.);
- Formulazione fisica del preparato (ad esempio: liquido, emozionabile, polvere bagnabile, ecc.);
- Rischio di nocività: viene indicato se il prodotto è tossico per gli insetti utili, gli animali domestici, i pesci, il bestiame;
- Tempo di carenza o intervallo di sicurezza;
- Tempo di rientro per le colture trattate;
- Indicazioni per il corretto smaltimento dei contenitori vuoti e dei residui di miscele;
- Composizione chimica del preparato;
- Frasi di rischio;
- Consigli di prudenza;
- Colture sulle quali può essere utilizzato il prodotto;
- Periodo ottimale di intervento;
- Avversità combattuta e modalità di azione (cioè come e su cosa agisce il prodotto);
- Dosi di impiego (con dose minima e dose massima);
- Modalità di impiego;
- Eventuali indicazioni per la preparazione della miscela;
- Eventuali altri divieti di impiego (per esempio, “non applicare in serra”, non applicare con mezzi aerei”, ecc.);
- Compatibilità (miscibilità) con altri prodotti;
- Norme di precauzione;
- Informazioni per il medico.
Per quanto riguarda i simboli, fino al 1 giugno 2015 venivano usati dei simboli con delle immagini a sfondo arancione e disegno nero. Da quella data, secondo il CLP devono essere utilizzati simboli con la forma a rombo, contorno rosso e sfondo bianco, con al centro una raffigurazione nera:
Alcune definizioni importanti:
- Fitotossicità: è la proprietà di alcuni prodotti di uccidere le piante. Si può avere fitotossicità per effetto deriva, cioè un diserbante contamina una coltura diversa posta nelle vicinanze di quella trattata. La fitotossicità si può manifestare anche miscelando due o più prodotti fitosanitari incompatibili. Può essere anche legata ad un’errata applicazione del prodotto, tipo quando si fanno dei trattamenti nelle ore più calde della giornata o la dose utilizzata è superiore a quella indicata in etichetta;
- Intervallo di sicurezza o tempo di carenza: periodo di tempo che deve passare tra l’ultimo trattamento e il momento della raccolta. Nel caso si usino due o più prodotti chimici, il tempo di sicurezza da rispettare è quello più lungo;
- Tempo di rientro: è il periodo di tempo che trascorre tra il giorno in cui si è effettuato un trattamento e il giorno in cui si rientra in campo (per controlli o per fare altri trattamenti). Nel caso non fosse indicato sull’etichetta, è buona norma far passare almeno 48 ore.