Regolamento CE 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.
Come il Regolamento (CEE) n. 2092/91, suo predecessore, il Regolamento (CE) n. 834/2007 descrive gli standard richiesti nella produzione biologica e i requisiti di controllo ed etichettatura. Tale norma è la base della legislazione sul biologico, mette in evidenza gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica e fissa le regole generali della sua produzione.
Il regolamento CE 834 considera la produzione biologica come un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Da tutto ciò si può derivare che la produzione biologica sia un sistema di gestione della qualità che per segue i seguenti obiettivi:
- Stabilire un sistema di gestione sostenibile per l’agricoltura che:
- rispetti i sistemi, i cicli naturali, mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
- contribuisca a un alto livello di diversità biologica;
- assicuri un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;
- rispetti criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e soddisfi, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;
- Ottenere prodotti di alta qualità;
- Produrre un’ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con procedimenti che non danneggino l’ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali.
Chi può essere certificato?
La certificazione biologica può essere ottenuta da qualunque operatore che esercita attività di produzione, preparazione e distribuzione di prodotti provenienti dall’agricoltura (inclusa l’acquacoltura):
- Prodotti agricoli vivi o non trasformati;
- Prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- Mangimi;
- Materiale di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione.
Possono essere certificati anche le produzioni di lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi. Mentre non sono considerati come produzione biologica i prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.