Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento UE n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti e l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento e della direttiva 2011/91/UE.
Dal 9 Maggio 2018 entreranno in vigore le disposizioni riportate nel D. Lgs. n. 231 del 15 Dicembre 2017. Tale decreto riporta:
- La disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento UE n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori;
- Le disposizioni nazionali in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti ai sensi del Capo VI del regolamento UE n. 1169 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare; - La disciplina sanzionatoria per le violazioni delle predette disposizioni;
- L’abrogazione, all’articolo 30, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.
Il D. Lgs. n. 231, inoltre, definisce come “Soggetto responsabile” l’operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non e’ stabilito nell’Unione, l’importatore avente sede nel territorio dell’Unione. Anche l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale sono riportati in un marchio depositato o registrato, è individuato come soggetto responsabile.
Per quanto riguarda le sanzioni stabilite dal presente regolamento, esse riguardano:
- Le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati;
- La denominazione dell’alimento;
- L’elenco degli ingredienti;
- I requisiti nell’indicazione degli allergeni;
- L’indicazione quantitativa degli ingredienti;
- Il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento;
- Il paese di origine o luogo di provenienza;
- Le dichiarazioni nutrizionali.
Invece le disposizioni nazionali per l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità riguardano:
- Le indicazione necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una derrata alimentare in base alla direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011;
- Le modalità di vendita di alimenti non preimballati e, in caso di vendita tramite distributori automatici o in locali automatizzati, le indicazioni da riportare sui distributori di alimenti e su ciascun prodotto;
- Le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore;
- Le indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività.